Tribunale di Ravenna – Concordato preventivo: in sede di riparto il fideiussore che, ad omologazione avvenuta, ha soddisfatto parzialmente il creditore garantito non può essere pagato in regresso prima che quello non risulti soddisfatto totalmente.
Inserito da Francesco Gabassi il Sab, 19/02/2022 - 15:45Tribunale Ordinario di Ravenna, 24 gennaio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Mariapia Parisi, Rel. Paolo Gilotta, Giud. Alessia Vicini.
Concordato preventivo – Omologazione – Fideiussore del debitore – Avvenuta escussione della garanzia – Pagamento parziale del creditore garantito – Sede di riparto - Esercizio del regresso da parte del garante - Precedenza nel pagamento - Esclusione – Diritto di essere pagato solo ad integrale soddisfacimento del garantito avvenuta.