Art. 120. - Effetti della chiusura., riparto

Corte d'Appello di Ancona – Con la chiusura del fallimento cessano gli effetti della procedura e da tale momento il creditori hanno tempo cinque anni per proporre istanza di pagamento degli interessi post fallimentari sui crediti ammessi al passivo.

Corte d'Appello di Ancona, Sez. I. civ., 22 febbraio 2022 – Pres. Gianmichele Marcelli, Giudice  Ausiliario Rel. Carlo Orlando, Cons. Ugo Pastore.

Fallimento -  Sospensione del decorso degli interessi – Validità solo agli effetti del concorso – Non estensione ai rapporti tra debitore e singoli creditori – Decorso degli interessi post- fallimentari tra quei soggetti – Prosecuzione - Chiusura della procedura – Creditori – Possibilità di farne richiesta.

Data di riferimento: 
22/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione (4514/2019) - Assegnazione ai creditori di crediti non riscossi nella normativa anteriore alle modifiche dell’art. 107 l.fall. apportate dal d.lgs n. 5 del 2006.

Cassazione civile, sez. I, 14 Febbraio 2019, n. 4514. Pres. De Chiara. Est. Mercolino.

Disciplina dei crediti non riscossi precedente al d.lgs. n. 107 del 2006 – Esclusione dell’assegnazione ai creditori insoddisfatti - Violazione art. 1 Primo Protocollo aggiuntivo CEDU – Esclusione.

Data di riferimento: 
14/02/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione (16132/2018) - Principio di intangibilità, a fallimento chiuso, delle attribuzioni patrimoniali effettuate dagli organi della procedura, a favore dei creditori in base al piano di riparto.

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 19 giugno 2018 n. 16132 – Pres. Adelaide Amendola, Rel. Lina Rubino.

Fallimento – Chiusura - Debitore tornato in bonis – Domande giudiziarie – Riparto dell'attivo -Censura di operazioni poste in essere – Improponibilità – Difetto di legittimazione  -  Intangibilità delle attribuzioni patrimoniali.

Data di riferimento: 
19/06/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]