Corte di Cassazione (281/2023) – Il professionista che ha assistito il debitore nel corso di un concordato preventivo omologato cui sopravvenga il fallimento, se non inadempiente, ha comunque diritto all'intero compenso pattuito.
Inserito da Francesco Gabassi il Sab, 11/02/2023 - 09:02Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 gennaio 2023, n. 281 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Cosmo Crolla.
Concordato preventivo omologato – Procedura cui sopravviene il fallimento - Professionista che ha assistito il debitore nel corso di quella minore – Diritto ad essere ammesso al passivo in prededuzione per l'intero compenso pattuito - Curatore – Eccezione di inadempimento – Presupposto perché possa essergli riconosciuto in misura ridotta.