Tribunale di Padova – Ammissione al passivo fallimentare in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.: necessità che l’incarico sia conferito al singolo professionista e non allo studio di cui faccia parte.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 27/10/2016 - 16:16
Tribunale di Padova 20 novembre 2015 - Pres. Est. Maiolino.
Fallimento – Studio associato - Domanda di ammissione al passivo - Riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2 - Inesistenza dei presupposti - Prestazione resa dallo studio associato e non dal singolo professionista - Inammissibilità di una legittimazione cumulativa o alternativa – Necessaria individuazione dell’avente diritto al compenso.
Data di riferimento:
20/11/2015
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]