Art. 55. - Effetti del fallimento sui debiti pecuniari., fondiario

Corte di Cassazione (3015/2020) – Fallimento e ammissione al passivo di credito per mutuo fondiario: oneri probatori gravanti rispettivamente sul creditore istante e sul curatore con particolare riferimento alla risoluzione del contratto.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 febbraio 2020, n. 3015 – Pres. Antonio Didone, Rel. Guido Federico.

Fallimento - Credito derivante da contatto di mutuo – Istanza di ammissione al passivo -  Esistenza e anteriorità del titolo, disciplina dell'ammortamento, rate scadute e non pagate e capitale – Oneri della prova - Criteri di ripartizione tra creditore istante e curatore -  Prova della intervenuta  risoluzione del contratto – Necessità esclusa – Rilevanza limitata al solo calcolo degli interessi di mora.

Data di riferimento: 
10/02/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]