Tribunale di Brindisi – Anche alla liquidazione coatta amministrativa risulta applicabile il disposto dell'art. 51 L.F. in tema di divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari individuali.
Inserito da Francesco Gabassi il Sab, 02/12/2023 - 12:25Tribunale di Brindisi, Sez. Civile, 27 settembre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Fausta Palazzo, Rel. Antonio I. Natali, Giud. Francesco Giliberti.
Liquidazione coatta amministrativa – Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che la dispone – Opponibilità erga omnes – Divieto ex art. 51 L.F. di inizio o prosecuzione di azioni individuali esecutive o cautelari - Conseguente operatività – Fondamento – Effetti che derivano in caso di violazione.
Data di riferimento:
27/09/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]