Tribunale di Novara – Procedimento esecutivo immobiliare iniziato o proseguito in costanza di fallimento: competenza del giudice dell'esecuzione alla liquidazione delle spese di giustizia spettanti al creditore.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 12/04/2019 - 12:14Tribunale di Novara, 01 aprile 2019 – Giudice Delegato Francesca Iaquinta.
Fallimento – Stato passivo - Procedimento esecutivo immobiliare – Inizio o prosecuzione – Deroga al divieto ex art. 51 L.F. - Intervento del curatore – Liquidazione delle spese processuali a favore del creditore – Competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione.
Data di riferimento:
01/04/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]