Art. 51. - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali., Tribunale di Novara

Tribunale di Novara – Procedimento esecutivo immobiliare iniziato o proseguito in costanza di fallimento: competenza del giudice dell'esecuzione alla liquidazione delle spese di giustizia spettanti al creditore.

Tribunale di Novara, 01 aprile 2019 – Giudice Delegato Francesca Iaquinta.

Fallimento –  Stato passivo - Procedimento esecutivo immobiliare – Inizio o prosecuzione – Deroga al divieto ex art. 51 L.F. - Intervento del curatore – Liquidazione delle spese processuali a favore del creditore – Competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione.

Data di riferimento: 
01/04/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]