Art. 51. - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali., competenza

Corte di Cassazione – Impossibilità di far valere in sede arbitrale ragioni di credito verso una società fallita o sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.

Corte di Cassazione, Sez. I, 24 giugno 2015, n. 13089 – Pres. Ceccherini – Est. Didone.

Liquidazione coatta amministrativa -  Crediti vantati nei confronti della parte assoggettata a procedura – Attribuzione della cognizione ad arbitri – Esclusione – Inderogabilità della procedura concorsuale.

Data di riferimento: 
24/06/2015
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Pagine