Corte di Cassazione – Efficacia nei confronti del fallimento dei pagamenti effettuati a favore del fallito per l'attività da lui svolta successivamente alla dichiarazione di fallimento.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 18/02/2015 - 16:47Corte di Cassazione, Sez. I, 29 gennaio 2015, n.1724 . Pres. Rordorf – Est. Di Amato.
Fallimento – Art. 44, comma secondo, L.F. - Pagamenti a favore del fallito derivanti da titoli anteriori alla sentenza - Inefficacia nei confronti del fallimento.
Fallimento – Nuova attività del fallito – Art. 44, comma secondo, L.F. - Necessario coordinamento con gli artt. 42, comma secondo e 46, comma 1 n.2 – Pagamento di spese di produzione e residuo netto – Efficacia nei confronti del fallimento.
Data di riferimento:
29/01/2015
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]