Art. 39. - Compenso del curatore., revoca del fallimento

Corte di Cassazione (27523/2023) – Revoca della dichiarazione di fallimento: spetta all'erario, in caso di mancata individuazione da parte del Tribunale del soggetto responsabile dell'apertura, di corrispondere il compenso al curatore.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 settembre 2023, n. 27523 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Francesco Terrusi.

Dichiarazione di fallimento – Revoca della sentenza – Compenso spettante al curatore -  Tribunale – Identificazione del soggetto obbligato al pagamento in quanto responsabile dell'apertura – Onere di corresponsione, in mancanza, da porsi a carico dell'erario – Fondamento.

Data di riferimento: 
28/09/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Milano – Fallimento revocato: liquidazione nell'ambito di un giudizio contenzioso ordinario del compenso spettante al difensore della procedura per l'attività anteriormente svolta.

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 13 febbraio 2018 – Giudice Est. Filippo D'Aquino.

Fallimento revocato – Difensore incaricato dal curatela – Attività svolta - Compenso  spettante – Pagamento in capo all'Erario – Art. 147 del D.P.R. 115/2002 – Interpretazione estensiva – Liquidazione - Giudizio contenzioso ordinario.

Data di riferimento: 
13/02/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Udine - Revoca della dichiarazione di fallimento - Assoggettabilità al debitore delle spese di procedura.

Tribunale di Udine - 22.05.2009

Dott. Alessandra BOTTAN Presidente Dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice Relatore Dott. Mimma GRISAFI Giudice

Vanno posti a carico del debitore le spese di procedura ed il compenso al curatore qualora il fallimento poi revocato sia stato determinato dal negligente comportamento del debitore stesso. (FG)

Data di riferimento: 
22/05/2009
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]