esdebitazione, Art. 182. - Cessioni

Tribunale di Padova – Concordato preventivo: differenza tra cessione”pro solvendo” e “pro soluto”, effetti nei confronti soci illimitatamente responsabili che risultino anche fideiussori, inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte sui loro beni.

Tribunale di Padova, Sez. II civ., 31 marzo 2021 – Giudice unico Luca Marani.

Concordato preventivo -  Differenza tra cessione “pro solvendo” e cessione “pro soluto” - Previsione nel secondo caso -  Immediata e totale liberazione del debitore

Concordato delle società -  Soci illimitatamente responsabili - Efficacia nei confronti di questi anche se fideiussori – Prevalenza della posizione di soci - Pagamento della percentuale concordataria – Possibile esdebitazione degli stessi.

Data di riferimento: 
30/03/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]