Art. 24. - Competenza del tribunale fallimentare., spese processuali

Corte di Cassazione (10111/2021) – Principio di esclusività del concorso formale: inopponibilita alla massa della sentenza di stima dell'indennità di esproprio dovuta dal beneficiario dichiarato fallito in corso di causa. Compensazione delle spese.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 aprile 2021, n. 10111 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Alberto Pazzi.

Fallimento – Crediti concorsuali – Azioni di accertamento - Principio di esclusività del concorso formale -  Trasferimento nella sede dell'accertamento del passivo – Ragione sottostante.

Indennità di esproprio – Opposizione alla stima avanti alla Corte d'Appello - Beneficiario dell'espropriazione - Fallimento in corso di causa  - Sentenza - Inopponibilità alla massa – Fondamento.

Data di riferimento: 
16/04/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]