Corte di Cassazione (10111/2021) – Principio di esclusività del concorso formale: inopponibilita alla massa della sentenza di stima dell'indennità di esproprio dovuta dal beneficiario dichiarato fallito in corso di causa. Compensazione delle spese.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 29/06/2021 - 10:27Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 aprile 2021, n. 10111 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento – Crediti concorsuali – Azioni di accertamento - Principio di esclusività del concorso formale - Trasferimento nella sede dell'accertamento del passivo – Ragione sottostante.
Indennità di esproprio – Opposizione alla stima avanti alla Corte d'Appello - Beneficiario dell'espropriazione - Fallimento in corso di causa - Sentenza - Inopponibilità alla massa – Fondamento.
Data di riferimento:
16/04/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]