Corte di Cassazione (32280/2022) – Fallimento: ai fini del riscontro dello stato di insolvenza in cui versa un'impresa, l'avvenuto affitto dell'azienda a terzi non equivale a uno stato di scioglimento e di liquidazione.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 30/11/2022 - 11:28Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 novembre 2022, n. 32280 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Roberto Amatore.
Fallimento – Riscontro dello stato d'insolvenza – Avvenuta stipula di un contratto d'affitto dell'azienda a terzi – Stato di inattività equiparabile a quello di scioglimento e liquidazione – Esclusione – Conseguenza - Inutilizzabilità del criterio basato sul rapporto tra attività e passività – Impotenza strutturale a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni – Criterio da adottarsi.