Tribunale di Bergamo – Il luogo ove un'impresa abbia la sede effettiva rileva ai fini della sua dichiarazione di fallimento anche se la stessa vi abbia trasferito, nel corso dell'anno anteriore, la sede legale, altrove localizzata.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 28/01/2021 - 09:53Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., concorsuale e delle esecuzioni immobiliari, 16 dicembre 2020 - Pres. Laura De Simone, Rel. Bruno Conca, Giud. Elena Gelato.
Fallimento - Competenza territoriale – Anno antecedente all'istanza ex art. 6 L.F. - Trasferimento della sede legale nel luogo di quella effettiva - Applicabilità dell'art. 9, secondo comma, legge fall. - Esclusione.
Data di riferimento:
16/12/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]