Art. 10. - Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa., procedura comunitaria

Corte d’Appello di Bologna – Dichiarazione di fallimento: in caso di trasferimento fittizio della sede sociale all’estero sussiste la giurisdizione del giudice italiano.

Reclamo ex art. 18 l.f.

 

Corte d’Appello di Bologna, sez. III, 21 maggio 2014, n. 541 – Pres. Colonna, Rel. Salvatore.

 

Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Trasferimento della sede sociale all’estero – Dopo il deposito dell’istanza di fallimento – Giurisdizione italiana – Prima del deposito dell’istanza di fallimento – Competenza del giudice dello Stato in cui si trova il centro di interessi principali dell’impresa – Presunzione di coincidenza con la sede legale dell’impresa.

 

Data di riferimento: 
21/05/2014
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]