Art. 5. - Stato d'insolvenza., Procura Generale della Corte di Cassazione

Procura Generale della Corte di Cassazione - Il fallimento di un'associazione non riconosciuta non comporta quello per ripercussione di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione medesima.

Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. I Civ., 07 giugno 2023 (data della pronuncia) – Sost. Proc. Gen, Givanni Battista Nardecchia, Rel. Paola Vella.

Dichiarazione di fallimento di un associazione non riconosciuta – Possibile estensione ai  soggetti che hanno agito in nome e per conto della stessa - Esclusione – Fondamento.

Data di riferimento: 
07/06/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]