Corte di Cassazione (922/2024) – La Corte d’appello, se ritiene ammissibile in rito una domanda di concordato preventivo, contestata dal Tribunale, deve rimettere la causa al primo giudice perché la valuti nel merito.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 28/02/2024 - 11:02Cass., Sez. 1, 10 gennaio 2024, n. 922, Pres. Cristiano, Est. Pazzi
Domanda di concordato preventivo – Pronuncia del Tribunale di inammissibilità in rito e dichiarazione di fallimento - Reclamo - Accoglimento dell’impugnazione - Obbligo della Corte d’appello di rimettere la causa al Tribunale - Sussistenza.