Tribunale di Avellino – Liquidazione controllata: il debitore non può impedire l’apertura della procedura chiedendo un rinvio ex art. 268, III° CCII. Problematiche relative alla prova dello stato di insolvenza da parte del creditore.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 26/06/2024 - 10:23Tribunale di Avellino, 16 aprile 2024 – Presidente, dott. Gaetano Guglielmo, Consigliere relatore, dott. Pasquale Russolillo
Liquidazione controllata – Impedimento apertura procedura ex art. 268, III° CCII – Richiesta rinvio ex art. 268, III° CCII – Diniego.
Liquidazione controllata – Richiesta di accesso presentata dal creditore – Difetto di prova dello stato di insolvenza – Rigetto.
Data di riferimento:
16/04/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]