Consiglio di Stato, curatore

T.A.R. LOMBARDIA – Obblighi ambientali del curatore.

 

T.A.R. Lombardia, 24 marzo 2023, n. 733 – Pres. Nunziata, rel. Bolognesi.

Fallimento – Curatore – Obblighi ambientali - Insussistenza.

La curatela non può essere destinataria di un’ordinanza sindacale ex art. 192 Testo Unico Ambientale di rimozione dei rifiuti ove essi insistano su un’area che non è né di proprietà né della disponibilità dell’impresa fallita, sicché essa non è stata inserita nei beni inventariati ex art. 87 l.f. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
24/03/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Consiglio di Stato (Ad. Plen. 3/2021) – Fallimento e rifiuti: il curatore è tenuto alla bonifica degli immobili di cui acquisisce la detenzione e i costi a tal fine necessari gravano sulla massa.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 26 gennaio 2021, n. 3 – Pres. Filippo Patroni Griffi, Est. Paolo Giovanni Nicolò Lotti.

Fallimento – Inventario dei beni – Gestione ad opera del curatore - Bonifica dei terreni inquinati – Onere che ricade sul curatore – Costi che gravano sulla massa – Ipotesi particolari che non escludono tali principio.

Data di riferimento: 
26/01/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Consiglio di Stato – Fallimento: obbligo per la curatela fallimentare di mattere in sicurezza i rifiuti presenti nel sito industriale dell'impresa fallita e di rimuoverli, avviandoli allo smaltimento ed al recupero.

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. IV, 25 luglio 2017 n. 3672 – Pres. Vito Poli, Cons. Rel. Giuseppa Carluccio, Cons. Fabio Taormina, Carlo Schilardi e Giuseppa Castiglia.

Fallimento - Rifiuti presenti sul sito industriale della fallita – Curatela – Ruolo di detentore e gestore -  Obbligo di messa in sicurezza e smaltimento o recupero – Esenzione ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 – Inapplicabilità – Rifiuti non abbandonati da terzo sconosciuto.

Data di riferimento: 
25/07/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Consiglio di Stato - Il curatore non è obbligato a dare esecuzione alle ordinanze di rimozione e smaltimento rifiuti emesse nei confronti dell'impresa prima del fallimento ai sensi del Codice dell’Ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006).

Consiglio di Stato, 30 giugno 2014 – Pres. Saltelli, Est. Gaviano.

Curatore fallimentare – È terzo subentrante nell’amministrazione del patrimonio – Non è rappresentante o successore - Non ha legittimazione passiva rispetto agli obblighi di rimozione e smaltimento dei rifiuti.

Società fallita – Conserva soggettività giuridica e titolarità del patrimonio – Subisce mero spossessamento – Organi della procedura fallimentare – Sono amministratori con facoltà di disposizione.

Data di riferimento: 
30/06/2014
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]