procedura comunitaria, Art. 105. - Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Il fallito cui la normativa nazionale consente di proseguire l'attività non è, in tal caso, tenuto a rettificare le detrazioni dell’IVA che ha precedentemente effettuato.

Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, 03 giugno 2021, Causa C-180/20 – Pres. N. Wahl, Rel. A. Prechal.

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 – Articoli da 184 a 186 – Interpretazione –  Operatore economico – Avvio di una procedura fallimentare – Prosecuzione dell'attività - Normativa nazionale che non l'impedisce - Beni e servizi acquistati anteriormente – Detrazioni IVA effettuate – Obbligo automatico di rettifica – Esclusione.

Data di riferimento: 
03/06/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]