Corte di Cassazione – Fallimento di società con sede formalmente trasferita all’estero. Irrilevanza della circostanza che il credito dell’istante risulti contestato.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 22/04/2016 - 12:21
Corte di Cassazione, SS.UU., 18 marzo 2016 n. 5419 – Pres. Maciocie, Rel. Ragonesi.
Dichiarazione di fallimento – Società italiana che abbia trasferito all’estero la sede – Esistenza di una diversa situazione reale – Non svolgimento all’estero di alcuna attività – Accertamento della sede effettiva – Luogo riconoscibile dai terzi di effettiva gestione – Presunzione ex all’art. 3 del Regolamento CE 29/05/2000 n. 1346 – Superamento.
Data di riferimento:
18/03/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]