Trib. di Venezia- Offerta fuori sede di strumenti finanziari- Esclusione della facoltà di recedere.
Inserito da Giulia Gabassi il Ven, 24/07/2009 - 08:19Tribunale di Venezia 7 Luglio 2007 - Pres. R. Zacco, Est. Maria Antonia Maiolino
Offerta fuori sede di strumenti finanziari - Art. 30 t.u.i.f. - Facoltà di recesso - Collocamento - Nozione in senso stretto - Negoziazione di ordini - Esclusione.
Il termine "collocamento" di cui all'art. 30, sesto comma, del TUF non ricomprende la fattispecie della mera intermediazione nell'acquisto di strumenti finanziari sicchè deve essere respinta l'eccezione di nullità derivante dall'omessa indicazione nel contratto della facoltà di recesso. (fb)
Data di riferimento:
07/07/2007
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]