Tribunale di Bergamo – Non necessaria comparizione del P.M. istante in sede di udienza prefallimentare. Domanda di fallimento proposta dal P.M dopo l'entrata in vigore del CCII: apertura comunque possibile della procedura di liquidazione giudiziale.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 07/11/2022 - 11:18Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., proc concorsuali ed esec. forzate , 13 settembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Laura De Simone, Rel. Angela Randazzo, Giud. Elena Gelato.
Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Iniziativa assunta dal P.M. - Avvenuta notifica all'imprenditore di tale istanza – Apertura di quella procedura – Presupposto sufficiente - Mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare – Irrilevanza – Fondamento.
Data di riferimento:
13/09/2022
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]