Tribunale di Parma – Inapplicabilità all’azione pauliana di cui all’art. 2901 c.c. del principio della “par condicio creditorum”.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 24/09/2015 - 18:37
Tribunale di Parma 28 luglio 2014 – Est. Cicciò
Concordato preventivo – Fideiussore del debitore – Alienazione di immobili – Trust – Scopo – Estinzione debiti propri e del debitore principale – Art. 2901 c.c. - Non assoggettabilità a revocatoria ordinaria.
Data di riferimento:
28/07/2015
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]