Tribunale di Alessandria – Impresa artigiana: presupposto richiesto per il riconoscimento del privilegio generale di cui all’art. 2751 bis, n. 5, c.c. e necessaria indicazione in sede di istanza di ammissione del fatto generatore del credito.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 12/05/2020 - 09:59Tribunale di Alessandria, Sez. Fallimentare, 28 marzo 2020 – Pres. Stefano Moltrasio, Rel. Corrado Croci, Giud. Roberta Brera.
Fallimento – Stato passivo - Impresa che si dichiari artigiana - Insinuazione di credito – Privilegio generale di cui all’art. 2751 bis, n. 5, c.c. – Riconoscimento - Presupposto necessario.
Data di riferimento:
28/03/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]