Tribunale di Brindisi – Il potere di inibitoria della prosecuzione di procedimenti di esecuzione forzata che il giudice, in sede di omologazione di un piano del consumatore, può esercitare deve rispondere ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 21/09/2022 - 09:26Tribunale di Brindisi, Settore Procedure concorsuali, 05 agosto 2022 – Giudice Delegato Antonio Ivan Natali.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Procedimento di omologazione – Giudice – Tutela del proponente - Sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso – Inibitoria da considerarsi atipica - Possibile esercizio in modo non definito di un tale potere – Finalità di assicurare un adeguato contemperamento degli interessi in gioco.
Data di riferimento:
05/08/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]