Tribunale di Roma – Amministrazione strordinaria: applicabilità dell'art. 16, secondo comma, L.F. (effetti della procedura) e non anche degli artt. 72 e 78 L.F. (rapporti pendenti, in particolare di conto corrente).
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 29/11/2018 - 09:50Tribunale di Roma, Sez. Fall., 31 ottobre 2018 – Giud. Adolfo Ceccarini.
Procedure concorsuali – Amministrazione straordinaria in particolare – Provvedimento di ammissione ad una delle procedure - Principio sancito dall'art. 16, secondo comma, L.F. - Applicabilità – Effetti riguardanti l'impresa e gli organi della stessa – Effetti concernenti i terzi – Necessaria distinzione.
Data di riferimento:
31/10/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]