ordine di negoziazione, Tribunale di Mantova

Trib. Mantova - Int. fin.- Obbligazioni Argentina, obblighi informativi e adeguatezza.

Tribunale Mantova, 2 novembre 2010 - - Pres. est. Bernardi.

La forma scritta ad substantiam è richiesta solo per il contratto quadro: non è pertanto nullo l'ordine di negoziazione non impartito per iscritto. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

L'art. 29 del reg. Consob n. 11522/98 impone all'intermediario di informare il cliente anche circa le ragioni per le quali l'operazione è da considerarsi inadeguata, non essendo invece sufficiente un avvertimento generico ed espresso in termini di mera eventualità. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
02/11/2010
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]