Trib. Mantova - Int. fin.- Obbligazioni Argentina, obblighi informativi e adeguatezza.

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Data di riferimento: 
02/11/2010

Tribunale Mantova, 2 novembre 2010 - - Pres. est. Bernardi.

La forma scritta ad substantiam è richiesta solo per il contratto quadro: non è pertanto nullo l'ordine di negoziazione non impartito per iscritto. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

L'art. 29 del reg. Consob n. 11522/98 impone all'intermediario di informare il cliente anche circa le ragioni per le quali l'operazione è da considerarsi inadeguata, non essendo invece sufficiente un avvertimento generico ed espresso in termini di mera eventualità. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Qualora il ciente rifiuti di fornire informazioni sul suo profilo di rischio, l'intermediario è comunque tenuto a valutare l'adeguatezza dell'operazione, attendendosi ad un profilo minimo di rischio. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Al fine di adempiere agli obblighi informativi su di lui gravanti, l'intermediario deve fornire al cliente informazioni sullo specifico strumento finanziario, non essendo invero sufficiente la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 28 reg. Consob n. 11522/98. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

La mancata adesione del cliente all'offerta pubblica di scambio volontario offerta dallo Stato argentino agli investitori non costituisce comportamento rilevante ai sensi degli artt. 1225 e 1227 c.c. e non comporta pertanto la diminuzione del risarcimento. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]