Corte d'Appello di Genova – In caso di revoca dell'omologazione di un concordato preventivo e conseguente fallimento l'assuntore non è tenuto a pagare i professionisti che avevano assistito il debitore.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 09/12/2021 - 17:36Corte d'Appello di Genova, Sez. II civ., 26 ottobre 2021 – Pres. Carmela Alparone, Cons. Rel. Maria Laura Morello, Cons. Angela Latella.
Concordato preventivo – Omologazione – Revoca – Obblighi dell’assuntore nei confronti dei creditori – Insussistenza – Professionisti che avevano assistito il debitore – Compenso loro spettante – Obbligo di pagamento gravante sull'assuntore – Esclusione – Fondamento.
Data di riferimento:
26/10/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]