Tribunale di Roma – Operatività del principio di consecuzione anche tra fallimento e liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012 e possibile riconoscimento della prededuzione ai crediti sorti in occasione e in funzione della prima procedura.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 25/05/2021 - 11:14Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIV civ. - Fallimentare, 19 aprile 2021 (data della pronuncia).
Principio di consecuzione tra procedure concorsuali – Operatività anche tra fallimento e procedure ex L. 3/2012 – Fondamento.
Consecuzione tra fallimento e liquidazione dei beni – Crediti sorti in occasione e in funzione della prima procedura – Prededucibilità.