Tribunale di Mantova - Intermediazione finanziaria - Nullità del contratto quadro e maggior danno ex art. 1224 c.c.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 02/04/2009 - 17:56Tribunale di Mantova 11 dicembre 2008 - Pres. Rel. Laura De Simone.
Intermediazione finanziaria - Nullità del contratto quadro per mancanza di forma scritta - Obblighi restitutori dell'intermediario - Mala fede - Computo degli interessi dal giorno del versamento.
Intermediazione finanziaria - Liquidazione all'investitore del maggior danno ex art. 1224, II comma, codice civile - Differenza tra rendimento annuo dei BOT e interessi legali - Prova contraria - Ammissibilità.
Data di riferimento:
11/12/2008
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]