T. Rimini- Int. f. - Prevedibilità del default di Lehman Brothers.
Inserito da Giulia Gabassi il Ven, 19/04/2013 - 10:16Tribunale Rimini, 27 marzo 2013 - - Est. Bernardi.
Obbligazioni Lehman Brothers - Prevedibilità del default - Esclusione.
Doveri informativi dell'intermediario - Obbligo di informare l'investitore di circostanze sopravvenute che inducano a riconsiderare il rating - Esclusione.
Il default di Lehman Brothers non era percepibile da parte degli intermediari tre anni prima del suo verificarsi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Data di riferimento:
27/03/2013
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]