T. Rimini- Int. f. - Prevedibilità del default di Lehman Brothers.

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Data di riferimento: 
27/03/2013

Tribunale Rimini, 27 marzo 2013 - - Est. Bernardi.

Obbligazioni Lehman Brothers - Prevedibilità del default - Esclusione.

Doveri informativi dell'intermediario - Obbligo di informare l'investitore di circostanze sopravvenute che inducano a riconsiderare il rating - Esclusione.

Il default di Lehman Brothers non era percepibile da parte degli intermediari tre anni prima del suo verificarsi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In mancanza di diversa e specifica pattuizione, non si ritiene che in capo all'intermediario sussista l'obbligo di informare l'investitore di circostanze sopravvenute che inducano a riconsiderare il rating dei titoli oggetto dell'investimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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PDF icon Tribunale di Rimini 27 marzo 2013.pdf229.88 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]