T. Rimini- Int. f. - Prevedibilità del default di Lehman Brothers.
Tribunale Rimini, 27 marzo 2013 - - Est. Bernardi.
Obbligazioni Lehman Brothers - Prevedibilità del default - Esclusione.
Doveri informativi dell'intermediario - Obbligo di informare l'investitore di circostanze sopravvenute che inducano a riconsiderare il rating - Esclusione.
Il default di Lehman Brothers non era percepibile da parte degli intermediari tre anni prima del suo verificarsi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In mancanza di diversa e specifica pattuizione, non si ritiene che in capo all'intermediario sussista l'obbligo di informare l'investitore di circostanze sopravvenute che inducano a riconsiderare il rating dei titoli oggetto dell'investimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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