Tribunale di Genova – Concordato preventivo con riserva e scioglimento dei contratti pendenti.
Inserito da Francesco Gabassi il Sab, 01/03/2014 - 15:43
Tribunale Genova 04 novembre 2013 - Pres. Basoli - Est. Davini.
Concordato preventivo con riserva o in bianco - Scioglimento contratti di anticipo su fatture o su ricevute bancarie.
L’art. 169 bis l.f. è applicabile anche al concordato con riserva e lo scioglimento dei contratti pendenti può essere autorizzato anche con riferimento a contratti di anticipo su fatture o su ricevute bancarie. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
Data di riferimento:
04/11/2013
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]