Art. 341 - Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria., Art. 217-bis. - Esenzioni dai reati di bancarotta.

Corte di Cassazione (51277/2016) – Bancarotta: rilievo penale della condotta spoliativa posta in essere da amministratori e altri anche dopo omologazione di un concordato preventivo.

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 01 dicembre 2016 n. 51277 - Pres. Palla, Rel. Scarlini.

Concordato preventivo - Operazioni eseguite in esecuzione dello stesso -  Ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale - Esclusione da responsabilità penale ex art. 217 bis L.F. – Inapplicabilità.

Concordato preventivo - Amministratori, direttori, sindaci e liquidatori - Fatti spoliativi “post- concordatari” o “coperti” dall’omologazione – Punibilità ex art. 236 L.F..

 

Data di riferimento: 
01/12/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]