Corte di Cassazione (51277/2016) – Bancarotta: rilievo penale della condotta spoliativa posta in essere da amministratori e altri anche dopo omologazione di un concordato preventivo.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 19/12/2016 - 16:23Corte di Cassazione, Sez. V pen., 01 dicembre 2016 n. 51277 - Pres. Palla, Rel. Scarlini.
Concordato preventivo - Operazioni eseguite in esecuzione dello stesso - Ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale - Esclusione da responsabilità penale ex art. 217 bis L.F. – Inapplicabilità.
Concordato preventivo - Amministratori, direttori, sindaci e liquidatori - Fatti spoliativi “post- concordatari” o “coperti” dall’omologazione – Punibilità ex art. 236 L.F..
Data di riferimento:
01/12/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]