Art. 336 - Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale., prova

Corte di Cassazione (45092/2023) – Il curatore che chieda ai debitori del fallimento di versare le somme dovute su un suo conto personale anziché su quello della procedura, risponde del reato di peculato e non di truffa aggravata.

Corte di Cassazione, Sez. VI pen., 08 novembre 2023, n. 45092 - Pres.Gaetano De Amicis, Rel. Maria Silvia Giorgi.

Curatore – Somme dovute alla procedura da debitori del fallimento – Richiesta di versamento su un suo conto personale – Consumazione del reato di peculato e non di truffa aggravata – Possibilità di disporre di dette somme in ragione dell'ufficio pubblico ricoperto – Non ricorso ad artifici e raggiri - Fondamento

Data di riferimento: 
08/11/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]