Art. 330 - Fatti di bancarotta semplice., Art. 217. - Bancarotta semplice.

Corte di Cassazione (51277/2016) – Bancarotta: rilievo penale della condotta spoliativa posta in essere da amministratori e altri anche dopo omologazione di un concordato preventivo.

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 01 dicembre 2016 n. 51277 - Pres. Palla, Rel. Scarlini.

Concordato preventivo - Operazioni eseguite in esecuzione dello stesso -  Ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale - Esclusione da responsabilità penale ex art. 217 bis L.F. – Inapplicabilità.

Concordato preventivo - Amministratori, direttori, sindaci e liquidatori - Fatti spoliativi “post- concordatari” o “coperti” dall’omologazione – Punibilità ex art. 236 L.F..

 

Data di riferimento: 
01/12/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Venezia – Accertamento incidenter tantum della responsabilità risarcitoria nascente dal reato previsto dagli artt. 217 e 224 L.F. da parte del giudice civile. Decorrenza della prescrizione.

Tribunale di Venezia (Sezione specializzata in materia di impresa) - 11 dicembre 2015 – dott. Luca Boccuni

Fallimento - Società per azioni – Azione di responsabilità - Stato di insolvenza – Accertamento incidenter tantum da parte del giudice civile di responsabilità risarcitoria per fatto da reato.Fallimento - Società per azioni – Azione di responsabilità - prescrizione.

Data di riferimento: 
11/12/2015
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Pagine