Art. 312 - Ripartizione dell'attivo., Art. 151 - Concorso dei creditori.

Corte di Cassazione (17272/2024) - Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete: va ammesso al passivo con riserva il credito spettante a titolo di risarcimento a un creditore se basato su sentenza anteriormente emessa.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 giugno 2024, n. 17272 – Pres. Umberto L.G.C. Scotti, Rel. Francesco Terrusi.

Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete – Sentenza oggetto di impugnazione emessa prima dell'apertura di quella procedura – Riconoscimento a dei clienti di un credito a titolo di risarcimento del danno subito – Domanda di insinuazione al passivo – Ammissione con riserva – Fondamento.

Data di riferimento: 
24/06/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione (27163/2023) – Liquidazione coatta amministrativa: è opponibile alla procedura la sentenza di condanna nei confronti del soggetto poi sottoposto a quella procedura anche se non ancora passata in giudicato.

Corte di Cassazione, Sez. IV, lavoro, 22 settembre 2023, n. 27163 – Pres. Roberto Bellè, Rel. Andrea Zuliani.

Liquidazione coatta amministrativa – Sentenza di condanna nei confronti di soggetto poi sottoposto a quella procedura – Stato passivo – Opponibilità a quella procedura anche se non ancora passata in giudicato – Indiretto richiamo delle disposizioni in tema di fallimento – Ammissibilità - Fondamento - Commissario – Possibilità di proseguire il relativo giudizio in sede di impugnazione.

Data di riferimento: 
22/09/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]