Art. 303 - Effetti del provvedimento di liquidazione., Art. 165 - Azione revocatoria ordinaria.

Corte d'Appello di Ancona – Liquidazione coatta amministrativa di Banca Etruria: non automatica interruzione dei giudizi pendenti. Revocabilità della vendita contestuale da parte della stessa di una pluralità crediti in sofferenza.

Corte d'Appello di Ancona, Sez. II civ., 04 dicembre 2017. 

Liquidazione coatta amministrativa – Società assoggettata -  Giudizio pendente – Non automatica interruzione – Dichiarazione o notifica dell'evento – Necessità.

Società poi in in liquidazione coatta amministrativa – Crediti in sofferenza – Cessione in blocco – Creditore -   Azione pauliana – Esperimento - Pregiudizio patrimoniale – Consapevolezza da parte della cedente e dell'acquirente – Condizione implicita – Revocabilità.

Data di riferimento: 
04/12/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]