Art. 294 - Rinvio alle norme speciali., Art. 55. - Effetti del fallimento sui debiti pecuniari.

Corte di Cassazione (16084/2021) – Il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che dispone la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 09 giugno 2021, n. 16084 – Pres. Angelo Spirito, Rel. Amelia Torrice.

Procedura di liquidazione coatta amministrativa – Datore di lavoro privato – Versamenti nei Fondi di previdenza complementare – Natura previdenziale e non retributiva - Crediti correlati non assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. – Interessi e rivalutazione monetaria – Cumulabilità - Maturazione fino alla data del provvedimento che dispone la liquidazione.

Data di riferimento: 
09/06/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]