Art. 293 - Disciplina applicabile e presupposti., Art. 201. - Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

Corte di Cassazione (5937/2018) – Anche la domanda riconvenzionale per un credito in compensazione, risulta improponibile per effetto della messa in liquidazione coatta amministrativa della società nei cui confronti è svolta.

Corte di Cassazione, Sez. II civ., 12 marzo 2018, n. 5937 – Pres. Lina Matera, Rel. Antonio Oricchio.

Giudizio in corso – Domanda riconvenzionale di compensazione -  Accertamento di  controcredito - Impresa nei cui confronti è proposta -   Assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa  - Improponibilità.

Data di riferimento: 
12/03/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte d'Appello di Ancona – Liquidazione coatta amministrativa di Banca Etruria: non automatica interruzione dei giudizi pendenti. Revocabilità della vendita contestuale da parte della stessa di una pluralità crediti in sofferenza.

Corte d'Appello di Ancona, Sez. II civ., 04 dicembre 2017. 

Liquidazione coatta amministrativa – Società assoggettata -  Giudizio pendente – Non automatica interruzione – Dichiarazione o notifica dell'evento – Necessità.

Società poi in in liquidazione coatta amministrativa – Crediti in sofferenza – Cessione in blocco – Creditore -   Azione pauliana – Esperimento - Pregiudizio patrimoniale – Consapevolezza da parte della cedente e dell'acquirente – Condizione implicita – Revocabilità.

Data di riferimento: 
04/12/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]