Corte di Cassazione (8977/2019) – L’art. 71 L.F., abrogato dal d. lgs. 5/2006, prevedeva la possibilità per il soccombente in revocatoria che avesse reso quanto ricevuto, di essere ammesso tardivamente al passivo ma non gli riconosceva altre tutele.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 09/07/2020 - 09:57Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 marzo 2019, n. 8977 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Eduardo Campese.
Fallimento – Azione revocatoria - Soggetto soccombente – Restituzione di quanto ricevuto dal fallito – Art. 71 L.F., abrogato ex d.lgs. n.5 del 2006 – Possibile applicazione ratione temporis – Effetto - Insinuazione tardiva al passivo – Ammissibilità – Non previsione di altre forme di tutela – Non imputabilità del ritardo – Irrilevanza – Possibile partecipazione ai soli riparti post ammissione.