Art. 282 - Esdebitazione di diritto., Tribunale di Parma

Tribunale di Parma – Liquidazione controllata: ammissibilità della domanda di accesso, proposta da un soggetto privo di beni mobili o immobili e di redditi di un qualche tipo, che risulti fondata solo su finanza esterna.

Tribunale Parma, 20 Settembre 2023. Pres. Ioffredi. Est. Vernizzi.

Liquidazione controllata - Domanda di accesso, proposta da soggetto incapiente, fondata solo su finanza esterna – Ammissibilità – Fondamento.

È ammissibile l’apertura della liquidazione controllata anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori, in assenza di redditi, beni mobili o immobili liquidabili, esclusivamente una somma di denaro erogata da terzi soggetti in funzione della procedura (c.d. “finanza esterna”). 

Data di riferimento: 
20/09/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]