Tribunale di Como - Laddove il fallimento si chiuda senza che alcuna somma sia stata liquidata ai creditori, il fallito non può essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 27/06/2018 - 11:10Tribunale di Como, 27 febbraio 2018 – Pres. Anna Introini, Est. Alessandro Petronzi, Giud. Marco Mancini.
Fallimento – Chiusura - Debitore – Istanza di esdebitazione – Mancato pagamento di un qualsivoglia creditore – Inaccoglibilità.
Data di riferimento:
27/02/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]