Art. 277 - Creditori posteriori., Art. 71 - Esecuzione del piano.

Tribunale di Bergamo – L'assunzione nel tempo da parte di un lavoratore dipendente, privo di altri redditi, di debiti im misura eccedente il terzo della retribuzione lo rende "non meritevole" dell'ammisione ad un piano del consumatore.

Tribunale di  Bergamo, Sez. II civ., Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate, 09 novembre 2019 - Giudice Giovanni Panzeri.

Crisi da sovraindebitamento -  Modalità di composizione -  Ricorso alla procedura di accordo di ristrutturazione - Approvazione dei creditori - Presupposto necessario - Ipotesi di presentazione di un piano del cosumatore - Ammissione o omologazione - Valutazione rimessa al giudice - Requisito della "meritevolezza" - Condizioni richieste per considerarlo sussistente.

Data di riferimento: 
09/11/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]