Trib. Ancona - Int. fin.- Abrogazione del reg. Consob n. 11522/98 e dichiarazione di "operatore qualificato".

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Data di riferimento: 
10/03/2011

Tribunale di Ancona, 10 marzo 2011 (ord.) - Pres. dott.ssa E. Ragaglia, rel. dott. F. Melucci

A seguito dell'abrogazione del reg. Consob n. 11522/98 ad opera del reg. Consob n. 16190/2007 (emanato in recepimento della Direttiva 2004/39/CE (MIFID) e delle relative misure di esecuzione, contenute nella dir. n. 2006/73/CE e nel reg. CE n. 1287/2006) devono ritenersi prive di efficacia le dichiarazioni di operatore qualificato emesse dai clienti ai sensi dell'(abrogato) art. 31, reg. Consob n. 11522/98, con l'ulteriore conseguenza ( confermata dal disposto dell'art. 113, co.3, del reg. Consob n. 16190/2007) per cui dalla data di entrata in vigore del reg. Consob n. 16190/2007 i clienti precedentemente classificati come operatori qualificati cessano tale qualifica per essere assegnati alla categoria dei clienti al dettaglio. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]