Trib. Bari – Int. Fin.- Bond Argentina, obblighi informativi e adeguatezza dell’operazione.

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Data di riferimento: 
09/11/2010

Tribunale di Bari, 9 novembre 2010 - Pres. dott. F.Lucafò, est. dott. V.Lenoci

Gli obblighi informativi e il dovere di valutare l'adeguatezza dell'operazione sussistono in capo all'intermediario anche nell'eventualità in cui il cliente rifiuti di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento perseguiti. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario possono considerarsi adempiuti soltanto quando l'investitore abbia effettivamente compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]