T.A.R. Toscana- Int. fin.- Contratti di swap non convenienti e annullamento dell'affidamento in via di autotutela.
T.A.R. Toscana, 11 novembre 2010 - Pres. Papiano - Est. Cacciari.
Intermediazione finanziaria - Pubblica amministrazione - Contratti swap - Disparità di trattamento - Contratti privi di convenienza per la amministrazione - Annullamento in via di autotutela - Legittimità.
Pubblica amministrazione - Autotutela - Rapporto con il contratto medio tempore stipulato - Effetti - Competenza del giudice civile - Sussistenza.
Sono legittimi i provvedimenti con i quali la pubblica amministrazione provvede ad annullare, in via di autotutela, i propri atti di affidamento ad un intermediario finanziario di contratti derivati (interest swap rate) che si siano rivelati privi di convenienza a causa di una disparità tra le posizioni contrattuali iniziali che ha portato ad uno squilibrio a carico ed a sfavore della stazione appaltante. Detta situazione costituisce, infatti, violazione dell'articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 2001, in quanto con la stipula di tali negozi non è stato raggiunto l'obiettivo di assumere condizioni di rifinanziamento dei mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 mediante il collocamento di titoli obbligazionari, che consentano una riduzione del valore delle passività a carico dell'ente. (fb) (riproduzione riservata)
Con riferimento ai rapporti tra esercizio del potere di autotutela ed il contratto medio tempore stipulato in forza degli atti annullati, deve essere affermato il principio secondo il quale l'autoannullamento degli atti di evidenza pubblica da parte dell'amministrazione non comporta la caducazione dei negozi stipulati e ciò in quanto solo il giudice civile è competente a conoscere delle questioni inerenti il rispetto degli accordi contrattuali intercorsi. (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Allegato | Dimensione |
---|---|
T.A.R. Toscana 11 novembre 2010.pdf | 425.56 KB |